Modulistica

RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO E DEL PASSAPORTO PER MINORENNI, DOPPIO PASSAPORTO, PASSAPORTO TEMPORANEO, PASSAPORTO COLLETTIVO

Informazioni

Il rilascio del passaporto ordinario e del passaporto per minorenni, doppio passaporto, passaporto temporaneo, passaporto collettivo
Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani, da tutte le Questure in Italia e da tutti i consolati italiani all’estero (o dalle ambasciate) e ha durata decennale. 
Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto. 
Per i minori, non c’è più la possibilità di essere iscritti nel passaporto del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. 
Il nuovo modello unificato di passaporto elettronico è costituito da un libretto a 48 pagine, dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. 
Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata; sono esenti dalla firma i minori di anni 12, gli analfabeti e gli impossibilitati fisici. Per queste categorie al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese. 

Il doppio passaporto
Quando il cittadino è coinvolto in vicende di carattere politico-internazionale, di guerra o di religione per le quali risulti opportuno l’uso di due distinti passaporti per l’ingresso o la permanenza in determinati Stati o qualora ci siano esigenze professionali particolari è possibile rilasciare due passaporti alla stessa persona. 
Si tratta ovviamente di provvedimenti eccezionali e non usuali. Per cui la Questura o l’Ambasciata italiana all’estero che emette il secondo passaporto dopo aver attentamente verificato che sussistano i motivi per il rilascio, esaminando una dettagliata documentazione da consegnare con la richiesta, può limitarne la validità territoriale a determinati stati e limitarne quella temporale al periodo strettamente necessario. 
Per entrambi i passaporti sarà necessario compilare un modello di richiesta e versare tutti i diritti e bolli. 

Seconda eccezione: il passaporto collettivo
Può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali. Deve essere richiesto dal capogruppo esclusivamente presso la questura e consente l’espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minino 5 persone e non superiore a 50. La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio. 
Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di validità. 
Al passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, è necessario allegare: 
• la ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c intestato alla questura competente, indicando la causale: "passaporto collettivo";
• fotocopia documento d’identità per ogni partecipante; 
• per i partecipanti con figli minori l’assenso con firma autenticata dell’altro genitore in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare; 
• per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare; 
• Le fotocopie dei documenti di identità possono essere autenticate in questura portando il documento originale. 
Il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 ha abolito la tassa di rilascio del passaporto collettivo (che ammontava a € 2,58 per ogni componente del gruppo, esclusi i capogruppo ed i minori di anni 10). 

Il passaporto temporaneo
Il passaporto temporaneo è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip. E’ rilasciato: 
nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori
in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l’urgenza di ottenere il passaporto, ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario
Se l’impossibilità è definitiva per invalidità permanente verrà rilasciato un passaporto ordinario ma privo di firma e impronte digitalizzate con la dicitura "esente".
Alla domanda è necessario allegare: 
un documento di riconoscimento valido
2 foto formato tessera identiche e recenti
la ricevuta di pagamento di € 5,00 per il passaporto temporaneo, mediante un bollettino ordinario sul conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Sulla causale si deve scrivere: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".
per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto. 
Per il passaporto temporaneo non è prevista l’acquisizione delle impronte digitali Come per il passaporto ordinario sono previsti dei casi di esenzione dalla firma: 
Questo passaporto deve avere sempre il visto cartaceo di ingresso per gli Stati Uniti e/o per gli stati che aderiscono ai programmi del visto elettronico. 

Passaporto dei minori di età
Per i minori non esiste più la possibilità di viaggiare iscritti nel passaporto dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria. 
I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza; i minori devono avere il loro passaporto
Dunque il rilascio del passaporto ai minori è uguale a quello per gli adulti, salvo: 
• Fino a 12 anni non viene rilevata l’impronta digitale
• Fino a 12 anni sono esentati dalla firma
• Per il minore da 0 a 3 anni il passaporto ha validità triennale
• Per il minore dai 3 ai 18 anni il passaporto ha validità quinquennale
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) e che il minore sia cittadino italiano. 
Questi devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. 
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento dell’altro genitore firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale. 
Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una questura per l’assenso, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l’assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall’Ufficio diplomatico. 

L’accompagnamento del minore di 14 anni
Fino a 14 anni i minori possono espatriare solo se accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci. 
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all’atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore. 
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso un estratto di nascita del minore stesso riportante le generalità dei genitori. 
Per gli esercenti la responsabilità tutoria alternativa o sostitutiva a quella genitoriale, occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi. 
Qualora viaggino con altri soggetti o affidati ad un accompagnatore che deve essere munito di dichiarazione di accompagno con apposito atto vidimato dal questore. 
Si consiglia, prima di acquistare il biglietto della compagnia, di verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato. 

La domanda
La domanda va redatta sui nuovi moduli (alcune questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo in attesa del nuovo tipo stampato dal Poligrafico dello Stato); può essere presentata presso: 
• la Questura
• l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
• la stazione dei Carabinieri
Le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell’istanza. 
Al fine di evitare di duplicare gli adempimenti: consegna dell’istanza e rilievo delle impronte, è consigliabile prendere appuntamento tramite la procedura informatica del sito: www.passaportonline.poliziadistato.it e fare sia la consegna del modulo che il rilievo delle impronte nello stesso momento e luogo. 
Si può prendere appuntamento tramite il comune o i carabinieri del luogo di residenza, che si collegano all’apposita sezione del sito. 
Per la legalizzazione delle foto il richiedente deve essere presente di fronte al funzionario che riceve l’istanza, che altrimenti non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede. 

Gli allegati alla domanda
All’istanza di rilascio vanno allegati, sia per i minori che per i maggiorenni: 
L’informativa sulla privacy che verrà rilasciata al momento del rilievo delle impronte digitali
Un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all’originale, anche un fotocopia del documento) 
2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) 
Un contrassegno telematico da € 73,50 acquistabile nelle rivendite di valori bollati (CHI AVESSE GIA’ ACQUISTATO IL CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 40,29 DOVRA’ INTEGRARLO CON UN ULTERIORE CONTRASSEGNO TELEMATICO DA € 33,21.). 
La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro. La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico" (gli uffici postali hanno bollettini precompilati). 
la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto per l’appuntamento. 
N.B. Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29.

La dichiarazione per i genitori di figli minori
Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. 
L’altro genitore deve firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. 
In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. 
Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmata in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale. Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.