Per i minori, non c’è più la possibilità di essere iscritti nel passaporto del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il nuovo modello unificato di passaporto elettronico è costituito da un libretto a 48 pagine, dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.
Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata; sono esenti dalla firma i minori di anni 12, gli analfabeti e gli impossibilitati fisici. Per queste categorie al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese.
Il passaporto temporaneo
Il passaporto temporaneo è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip. E’ rilasciato:
- nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori
- in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l’urgenza di ottenere il passaporto, ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinari
- Se l’impossibilità è definitiva per invalidità permanente verrà rilasciato un passaporto ordinario ma privo di firma e impronte digitalizzate con la dicitura "esente".
Alla domanda è necessario allegare:
- un documento di riconoscimento valido
- 2 foto formato tessera identiche e recenti
- la ricevuta di pagamento di € 5,00 per il passaporto temporaneo, mediante un bollettino ordinario sul conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Sulla causale si deve scrivere: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".
- per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
Per il passaporto temporaneo non è prevista l’acquisizione delle impronte digitali Come per il passaporto ordinario sono previsti dei casi di esenzione dalla firma:
Questo passaporto deve avere sempre il visto cartaceo di ingresso per gli Stati Uniti e/o per gli stati che aderiscono ai programmi del visto elettronico.
Passaporto dei minori di età
Per i minori non esiste più la possibilità di viaggiare iscritti nel passaporto dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza; i minori devono avere il loro passaporto
Dunque il rilascio del passaporto ai minori è uguale a quello per gli adulti, salvo:
- Fino a 12 anni non viene rilevata l’impronta digitale
- Fino a 12 anni sono esentati dalla firma
- Per il minore da 0 a 3 anni il passaporto ha validità triennale
- Per il minore dai 3 ai 18 anni il passaporto ha validità quinquennale
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento dell’altro genitore firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale.
Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una questura per l’assenso, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l’assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall’Ufficio diplomatico.
L’accompagnamento del minore di 14 anni
Fino a 14 anni i minori possono espatriare solo se accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci.
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all’atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso un estratto di nascita del minore stesso riportante le generalità dei genitori.
Per gli esercenti la responsabilità tutoria alternativa o sostitutiva a quella genitoriale, occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
Qualora viaggino con altri soggetti o affidati ad un accompagnatore che deve essere munito di dichiarazione di accompagno con apposito atto vidimato dal questore.
Si consiglia, prima di acquistare il biglietto della compagnia, di verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.