Pagare tributi IMU

Servizio attivo

È un'imposta sul possesso degli immobili, da versare per la seconda abitazione e altri immobili.

A chi è rivolto

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Descrizione

Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica 
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Pertinenze dell’abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Come fare

Il versamento in acconto deve avvenire obbligatoriamente utilizzando il modello F24, disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it o sul portale internet del Comune di Besnate. Le istruzioni per la compilazione sono allegate al modello.

Di seguito riportiamo i codici tributo appositamente istituiti per l’IMU:

Tipologia immobili    Codice Tributo

  • Abitazione principale    3912
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale    3913
  • Terreni    3914
  • Aree fabbricabili    3916
  • Altri fabbricati diversi da cat. D    3918
  • Fabbricati cat. D    3925
  • Interessi (da accertamento)    3923
  • Sanzioni (da accertamento)    3924

Cosa serve

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • elenco categorie e quota di possesso di tutti gli immobili a sè intestati;

Cosa si ottiene

Il servizio consente di calcolare l'IMU dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Tempi e scadenze

Il pagamento IMU può essere assolto in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno 

Costi

L’IMU si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria l'importo minimo per il versamento è pari a € 10,00 per anno solare. Ciò significa che, qualora il totale dovuto per l'intero anno fosse pari ad es. a € 14,00 si dovrà effettuare un unico versamento a saldo per tale importo; se invece l'imposta dovuta fosse pari a € 9,00 per l'intero anno, nulla sarà dovuto.

Accedi al servizio

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Casi particolari

Le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 E A9 (e le relative pertinenze, con i limiti sotto definiti) sono esentate dal pagamento dell'IMU.

Il concetto di “abitazione principale” riprende quello già in uso per l’ICI, con però almeno due significative differenze:
1. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all'unità a uso abitativo”. Questo significa che – diversamente dall’ICI - se per esempio un immobile è dotato di due box pertinenziali (entrambi classificati C/6), solo UNO potrà essere assoggettato al trattamento impositivo dell’abitazione principale, mentre l’altro dovrà essere trattato come fabbricato generico.

Si ricorda che la pertinenzialità all'abitazione principale di un'area fabbricabile é vincolata all'accatastamento unitariamente al fabbricato (a titolo esemplificativo: le cosiddette particelle graffate).
 
Detrazioni (ovviamente per le sole abitazioni principali A/1, A/8 e A/9)
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (in mesi). Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi ripartita rispetto al numero di aventi diritto e rapportata al periodo per la quale la destinazione medesima si verifica (quindi per tre soggetti comproprietari conviventi, la detrazione si divide in tre parti uguali anche se le quote di possesso sono diverse).
 
Assimilazioni
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria è assimilato all'abitazione principale l'immobile (e relative pertinenze) posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato.La sussistenza dei requisiti per l’assimilazione di cui al precedente comma deve risultare da idonea dichiarazione del  proprietario (o del parente più prossimo in caso di impossibilità) corredata da attestazione dell’istituto di ricovero. Detta autocertificazione deve essere presentata al Comune entro l’anno solare in cui si verifica il trasferimento di residenza. In caso di mancata presentazione l’unità immobiliare non verrà considerata assimilata all’abitazione principale.
Si raccomanda pertanto di effettuare la comunicazione che potrà avvenire anche in carta semplice, allegando la dichiarazione dell'Istituto di ricovero.

Gli altri casi di assimilazione sono definiti dalla normativa vigente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Entrate e Tributi

Piazza Giuseppe Mazzini, 16, 21010 Besnate VA, Italia

Telefono: 0331275881
Email: tributi@comune.besnate.va.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 20/09/2024