L’autorizzazione per la cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante la specifica indicazione che la salma può essere cremata.
- L’autorizzazione alla cremazione può è concessa nel rispetto della volontà o da un suo famigliare attraverso una delle seguenti modalità:
- la disposizione testamentaria del defunto, tranne il caso in cui presentino una dichiarazione fatta successivamente a quella della disposizione testamentaria stessa
- l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati, tranne che i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria autografa fatta dal defunto in data successiva all’iscrizione all’associazione.
L’iscrizione ad associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.
Le ceneri possono essere sepolte nel cimitero, consegnate ai familiari per la conservazione o la dispersione. La conservazione è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l’urna deve essere debitamente sigillata e contenere i dati anagrafici del defunto;
- la conservazione avrà luogo bell’abitazione privata dell’ affidatario o nell’abitazione indicata nella domanda;
- l’affidatario deve assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l’urna non venga profanata;
- l’urna non può essere affidata ad altri neppure temporaneamente senza l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile;
- sono vietate le manomissioni dell’urna e dei sigilli;
- il cambio del luogo di conservazione dell’urna deve essere comunicato all’ufficiale dello stato civile.
La comunicazione non è necessaria se il trasferimento avviene nel nuovo indirizzo anagrafico dell’affidatario:
- cessando le condizioni di affidamento l’urna deve essere consegnata all’ufficiale dello stato civile per il seppellimento nel cimitero comunale.
Le ceneri possono essere disperse:
- in apposito spazio all’interno del cimitero;
- in natura al di fuori dai centri abitati;
- in aree private all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- nel mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti.