Beni immobili - Rilevazione MEF

Data di pubblicazione: 01/10/2018

Data di ultimo aggiornamento: 11/10/2024

Gli obblighi di cui all'art. 30 del D.lgs. 33/2013 sono soggetti alle disposizioni dell’art. 9-bis, come introdotto dall’art. 9 c. 2 del D.lgs. 97/2016, ovvero vengono assolti mediante comunicazione dei dati alle amministrazioni detentrici delle banche dati di cui all’Allegato B del decreto medesimo ed indicazione del collegamento ipertestuale alla banca dati stessa.         

S precisa che non sono oggetto di comunicazione -a titolo indicativo e non esaustivo-: i beni riconducibili a cimiteri, infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali, idriche (impianti di potabilizzazione e depurazione, fognature, acquedotti, ...), impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (inceneritori, discariche, ...), le cabine elettriche; i terreni adibiti alla viabilità urbana e le loro pertinenze (piazze, slarghi, aiuole, piccole aree di verde pubblico, …); i terreni del demanio idrico, marittimo e minerario. Non vengono comunicati altresì i beni immobili, a qualunque titolo detenuti o utilizzati, di proprietà di un soggetto non compreso tra le Amministrazioni Pubbliche incluse nell’elenco ISTAT definito ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 196/2009 o non riconducibile a quelle individuate ai sensi del d.lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 9 bis del D.lgs. n. 33/2013, a chiusura di ogni rilevazione, il Dipartimento del Tesoro pubblicherà le informazioni contenute nella propria banca dati, consultabile al seguente LINK: Banca Dati sugli Immobili della PA

Si precisa che nel patrimonio comunale NON sono presenti beni immobili confiscati, di cui all'art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia)

Normativa

art. 30 D.lgs n. 33/2013

Allegati

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